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Consigli salva-vacanze: come evitare le truffe in viaggio

Come evitare disagi e disservizi in viaggio? Lo spiega l’Aidacon, associazione di consumatori che ha stilato un pratico decalogo per difendersi dalle vacanze-truffa.
A cura di Angela Patrono
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Mauritius (Foto di Dan Taylor-Watt)
Mauritius (Foto di Dan Taylor-Watt)

La bella stagione è ai nastri di partenza ed è difficile tenere a freno la voglia di vacanze. Peccato che anche il viaggio più emozionante può essere rovinato da una serie di inconvenienti: dallo smarrimento dei bagagli alle camere d'hotel fatiscenti fino al furto di oggetti personali. Per evitare simili disagi l'Aidacon Consumatori, presieduta dall'avvocato Carlo Claps, ha stilato un utile decalogo da consultare prima di andare in ferie:

  • affidarsi a un'agenzia di viaggi in possesso di regolare autorizzazione;
  • consultare i cataloghi con attenzione in cerca di eventuali offerte per risparmiare, come last minute o advanced booking;
  • verificare che il contratto contenga i dati dell'organizzatore del viaggio, la durata e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati. Importante verificare anche la categoria della struttura ricettiva e il trattamento offerto. Controllare se l’importo del pacchetto include o meno le tasse aeroportuali, le spese d’iscrizione, i trasferimenti da e per l’aeroporto, le spese per i visti, le bevande e le escursioni;
  • farsi dare copia del contratto sottoscritto e assicurarsi che sia controfirmato anche da chi propone il viaggio;
  • assicurarsi che il versamento dell'eventuale caparra sia un'opzione prevista dal contratto e in ogni caso farsi rilasciare una ricevuta.

Se nel corso della vacanza dovessero sorgere problemi è necessario:

  • sporgere reclamo al personale locale o telefonare al centro assistenza del tour operator;
  • fornire prove dettagliate dei disagi subiti e costi sostenuti: vanno bene scontrini, ricevute, riprese con videocamere, testimonianze;

Se i diritti del consumatore in viaggio vengono lesi è possibile ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata presentando una raccomandata a/r entro dieci giorni dal rientro presso la sede dell'agenzia di viaggi o del tour operator. In caso di contratti stipulati online, dove non è richiesta la forma scritta, l'articolo 52 del Codice del Consumo prevede che l'acquirente sia debitamente informato del contenuto del contratto. Se il tour operator non provvede al risarcimento il cliente può procedere citandolo in giudizio. Se la somma da rimborsare è inferiore a 5.000 euro, è competente il Giudice di Pace.

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